(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 28 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di reclutamento del personale della Regione, degli enti e aziende regionali 1. Per l'anno 2003 le procedure di reclutamento del personale regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale effettuata in conformita' a quanto disposto dall'Art. 45 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) e nei limiti della dotazione organica indicata all'Art. 42 della medesima legge regionale, come modificato dall'Art. 1 della legge regionale 18 aprile 2001, n. 16. 2. Per l'anno 2003 le procedure di reclutamento del personale degli enti e delle aziende regionali sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformita' a quanto previsto dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione, anche, ove necessario, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche tenendo conto del processo di riforma delle amministrazioni in atto e dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende sanitarie; l'attivazione delle relative procedure di reclutamento del personale e' subordinata all'approvazione della giunta regionale. 4. Per l'anno 2003 l'amministrazione regionale, gli enti e le aziende regionali possono procedere all'avvio delle procedure di reclutamento per i posti vacanti in organico mediante il ricorso a procedure concorsuali, anche senza la preventiva attivazione delle procedure di mobilita' prevista dalle norme vigenti.